La riforma si comprende distinguendo obiettivi originari e regole attuali
- Legge n. 107 del 2015 ha rafforzato autonomia scolastica, offerta formativa e organico dell’autonomia.
- Il PTOF triennale descrive identità, progetti, attività e priorità di ogni istituto.
- La formazione dei docenti è stata definita permanente e obbligatoria, secondo le priorità della scuola.
- L’alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria, poi ridotta e trasformata nei PCTO.
- Dall’anno scolastico 2025/2026 i PCTO sono denominati formazione scuola-lavoro.
Che cosa ha cambiato la legge Buona Scuola
La riforma del 2015 non ha creato un nuovo ordine di scuola e non ha sostituito tutti i regolamenti precedenti. È intervenuta sul sistema nazionale di istruzione e formazione con un provvedimento molto ampio, composto da un solo articolo e 212 commi, accompagnato da diverse deleghe legislative.
L’obiettivo dichiarato era rafforzare il ruolo della scuola nella società, ridurre dispersione e disuguaglianze, valorizzare le competenze degli studenti e rendere gli istituti più aperti al territorio. La mia lettura è che il vero punto di svolta non sia stato un singolo progetto, ma l’idea di una scuola chiamata a progettare, valutare e documentare con maggiore autonomia.
Il testo è entrato in vigore il 16 luglio 2015. Per conoscere la versione aggiornata delle singole disposizioni conviene consultare Normattiva, perché negli anni alcune parti sono state modificate da leggi di bilancio, decreti sull’inclusione, norme sui percorsi scuola-lavoro e contratti collettivi.
| Ambito | Novità introdotta nel 2015 | Situazione da considerare oggi |
|---|---|---|
| Organizzazione | PTOF e organico dell’autonomia | Strumenti ancora centrali nella vita delle scuole |
| Docenti | Assunzioni straordinarie, formazione e valorizzazione del merito | Regole e applicazione sono state aggiornate nel tempo |
| Studenti | Alternanza scuola-lavoro obbligatoria | Oggi si parla di formazione scuola-lavoro |
| Didattica | Competenze, innovazione digitale e apertura al territorio | Obiettivi presenti, ma realizzati in modo diverso da istituto a istituto |
Autonomia, PTOF e organico dell’autonomia
Uno degli effetti più concreti riguarda il Piano triennale dell’offerta formativa, conosciuto come PTOF. È il documento con cui ogni istituto presenta la propria identità culturale e progettuale, indicando curricolo, attività extracurricolari, organizzazione, priorità educative e collaborazione con famiglie, enti e realtà locali.
Per una famiglia il PTOF non dovrebbe essere un documento da leggere solo al momento dell’iscrizione. Può aiutare a capire se una scuola investe davvero in laboratori, lingue, competenze digitali, recupero, orientamento o inclusione. Io guarderei soprattutto alla coerenza tra i progetti dichiarati e ciò che viene poi concretamente offerto agli studenti.La riforma ha introdotto anche l’organico dell’autonomia. Non comprende soltanto i docenti impegnati nelle lezioni ordinarie, ma anche quelli destinati ad attività di potenziamento, sostegno, progettazione, coordinamento e recupero, in base alle esigenze dell’istituto.
In teoria questo modello permette di usare le risorse con maggiore flessibilità. In pratica, il risultato dipende dal numero di docenti disponibili, dalle classi, dagli spazi e dalla capacità del collegio di costruire un progetto realistico. Un’ora di potenziamento sulla carta non basta a creare una didattica innovativa se manca una vera programmazione condivisa.
Docenti, formazione e ruolo dei dirigenti
La legge ha previsto un piano straordinario di assunzioni con l’intenzione di ridurre il precariato e coprire posti vacanti e di potenziamento. L’intervento ha avuto un impatto rilevante, ma non ha risolto in modo definitivo il problema della continuità didattica, che dipende anche da pensionamenti, concorsi, sostegno e distribuzione territoriale degli insegnanti.Un’altra novità è stata la definizione della formazione in servizio come attività permanente, strutturale e obbligatoria. Non significa che ogni corso abbia automaticamente lo stesso valore. La formazione è utile quando risponde a un bisogno reale, per esempio valutazione, inclusione, gestione della classe, tecnologie didattiche o sicurezza, e quando lascia spazio alla sperimentazione in aula.
La riforma ha rafforzato il ruolo del dirigente scolastico nella gestione delle risorse e nella realizzazione del PTOF. Ha inoltre introdotto un fondo per la valorizzazione del merito dei docenti e un comitato di valutazione con compiti specifici.
Questo è stato uno degli aspetti più discussi. Il riconoscimento del lavoro docente può essere positivo, ma diventa fragile quando i criteri sono poco trasparenti o sembrano premiare la semplice disponibilità a svolgere molti incarichi. A mio parere, la valutazione dovrebbe considerare qualità dell’insegnamento, collaborazione e impatto sugli apprendimenti, non soltanto il numero di progetti realizzati.
Dall’alternanza alla formazione scuola-lavoro
La legge n. 107 ha reso obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei. Il testo originario indicava almeno 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali.
La legge di bilancio 2019 ha ridotto il monte ore e cambiato il nome dei percorsi, che sono diventati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, cioè PCTO. I minimi attualmente associati ai diversi indirizzi sono:
| Tipo di scuola | Monte ore minimo | Obiettivo principale |
|---|---|---|
| Licei | 90 ore | Orientamento e sviluppo di competenze trasversali |
| Istituti tecnici | 150 ore | Collegamento tra discipline, laboratori e professioni |
| Istituti professionali | 210 ore | Esperienza pratica e rapporto con il settore produttivo |
Dall’anno scolastico 2025/2026, la legge 30 ottobre 2025, n. 164 ha rinominato i PCTO in “formazione scuola-lavoro”. La modifica riguarda soprattutto la denominazione: restano gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi e le finalità educative già previste.
Il nome, però, non è irrilevante. Un percorso serio non dovrebbe ridursi a mansioni ripetitive o a ore da accumulare. Prima di valutarlo, controllerei se esistono un tutor scolastico, un tutor della struttura ospitante, formazione sulla sicurezza, obiettivi collegati all’indirizzo e una verifica finale delle competenze.La differenza tra un’esperienza utile e una semplice presenza in azienda sta proprio nella progettazione. Una classe di liceo può lavorare su comunicazione, patrimonio culturale o analisi dei dati; un istituto tecnico può sviluppare competenze legate a laboratorio e produzione; un professionale può concentrarsi su procedure operative e rapporto con il cliente.
Digitale, inclusione e deleghe attuative
La riforma ha dato impulso al Piano nazionale per la scuola digitale, con investimenti in connettività, ambienti di apprendimento, formazione e uso consapevole delle tecnologie. Il punto non era portare semplicemente un computer in ogni aula, ma integrare strumenti digitali, metodologie e competenze nel progetto formativo.
Qui emerge un limite che osservo spesso nella didattica digitale: la tecnologia funziona solo quando risolve un problema educativo preciso. Una piattaforma può facilitare collaborazione e personalizzazione, ma non sostituisce una consegna chiara, un feedback competente o una relazione educativa stabile.
Le deleghe previste dalla legge hanno portato anche a interventi successivi su inclusione scolastica, valutazione, istruzione professionale e sistema integrato 0-6. Per questo non è corretto attribuire ogni regola oggi vigente direttamente al testo del 2015. La legge ha fornito una cornice, mentre diversi decreti legislativi hanno trasformato singole parti in discipline autonome.
Per studenti con disabilità o bisogni educativi specifici, la qualità dell’attuazione dipende molto dalla collaborazione tra docenti, famiglia, servizi e territorio. La norma può indicare diritti e procedure, ma la continuità del sostegno e la personalizzazione del percorso richiedono risorse, coordinamento e tempi adeguati.
Che cosa resta della riforma nel 2026
Nel 2026 la legge n. 107 non va considerata né completamente superata né immutata. Restano centrali l’autonomia scolastica, il PTOF, l’organico dell’autonomia, la formazione dei docenti, l’innovazione didattica e il collegamento con il territorio.
Sono invece cambiate diverse modalità operative. L’alternanza è stata ridotta e rinominata, le procedure sul personale sono state aggiornate e molte deleghe hanno prodotto nuove norme. Per capire una situazione concreta, quindi, bisogna verificare la disposizione vigente, non fermarsi ai riassunti pubblicati nel 2015.
Per una famiglia, il controllo più utile consiste nel leggere il PTOF, chiedere come viene organizzata la formazione scuola-lavoro e verificare quali attività digitali e inclusive siano realmente disponibili. Per un docente, il punto di partenza è collegare ogni progetto a un bisogno degli studenti e a una modalità chiara di valutazione.
Leggere la riforma partendo dalla scuola reale
La riforma ha cercato di rendere la scuola più autonoma, aperta e orientata alle competenze. Il suo risultato, però, non si misura dal linguaggio della legge, ma da ciò che accade in classe, nei laboratori e nei rapporti con il territorio.
La domanda più utile non è soltanto che cosa abbia previsto la Buona Scuola, ma quali strumenti siano ancora capaci di migliorare l’apprendimento. Quando PTOF, formazione docente, digitale e orientamento vengono progettati insieme, la norma può diventare una leva concreta; quando restano adempimenti separati, anche la riforma più ambiziosa rischia di produrre soltanto nuovi documenti.
